Come richiedere il bonus?

Il buono mobilità potrà essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
Per ottenere il contributo basterà accedere tramite credenziali SPID all’applicazione web che sarà disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e chiedere il rimborso per acquisti già fatti o l’anticipo per spese ancora da sostenere.
• HO GIÀ EFFETTUATO IL MIO ACQUISTO
Chi ha già acquistato una bici o un monopattino potrà caricare sull’applicazione web una copia del documento giustificativo di spesa (fattura) e otterrà il bonus sotto forma di rimborso con un accredito sul proprio conto corrente.
• NON HO ANCORA EFFETTUATO IL MIO ACQUISTO
In questo caso il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
La piattaforma sarà operativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella serata di martedì 19 maggio 2020.

Alleghiamo qui di seguito il testo integrale per maggiori informazioni:


 Art. 229 
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    "Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020,  anche  in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo
di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla
concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un
"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del
decreto  -  legge  30  dicembre  2019,  n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione
del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di
abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.". 
    b) all'ultimo periodo del comma 1,  le  parole  "presente  comma"
sono sostituite dalle seguenti: "sesto periodo"; 
    c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie  preferenziali
per il trasporto pubblico locale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste
ciclabili", e al terzo periodo  le  parole:  "e  n.  2015/2043"  sono
sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043"; 
  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020.
Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste  delle
quote di emissione  di  CO2,  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di
previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio, anche in conto residui. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1: 
    1) dopo il numero 7), e' inserito  il  seguente:  "7-  bis)  Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; 
    2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente:  «12-bis):  Corsia
ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad
uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade
urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi; »; 
    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a
3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.». 
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, con singole unita' locali con piu' di 100  dipendenti  ubicate
in un capoluogo di  Regione,  in  una  Citta'  metropolitana,  in  un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione  superiore
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il  31  dicembre  di
ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del  proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale nominando,  a  tal  fine,  un  mobility
manager con funzioni  di  supporto  professionale  continuativo  alle
attivita' di decisione, pianificazione,  programmazione,  gestione  e
promozione  di  soluzioni  ottimali  di  mobilita'  sostenibile.   Il
Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del  piano
di  mobilita'  sostenibile,  la  realizzazione   di   interventi   di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle  persone,
al  fine  di  consentire  la  riduzione  strutturale   e   permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare  nelle  aree
urbane  e  metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi   di
mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni  tale  figura
e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.